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Sez. 3, Sentenza n. 24207 del 14/11/2006 (Rv. 593314 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Risoluzione del contratto in conseguenza di una clausola risolutiva espressa - Domanda specifica - Necessità - Proposizione di domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ. - Successivo mutamento in domanda di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593314-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili, perchè la risoluzione stessa possa essere dichiarata sulla base di una clausola risolutiva espressa, è richiesta la specifica domanda, con la conseguenza che, una volta proposta l'ordinaria domanda ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ. , con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'articolo 1456 cod. civ., in quanto quest'ultima è autologicamente diversa dalla prima, sia per quanto concerne il "petitum", - perchè con la domanda di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui all'articolo 1456 postula una sentenza dichiarativa - sia per quanto concerne la "causa petendi" - perchè nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453, il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa -.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)