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Sez. 1, Sentenza n. 2599 del 07/02/2006 (Rv. 586149 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Collegio arbitrale - Sostituzione della domanda di risoluzione giudiziale a quella, proposta, di accertamento della risoluzione "ex" art. 1456 cod. civ. - Nullità del lodo per inosservanza del principio del contraddittorio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586149-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ha presupposti di fatto e di diritto, nonché contenuto, diversi dalla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto in conseguenza della dichiarazione di una parte all'altra della sua volontà di valersi della pattuita clausola risolutiva espressa. Conseguentemente, viola il principio del contraddittorio (art. 829, primo comma, numero 9, cod. proc. civ.), sotto il profilo dell'osservanza della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente nullità del lodo, il collegio arbitrale che sostituisca la domanda di risoluzione giudiziale a quella di accertamento della risoluzione a norma dell'art. 1456 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)