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Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 09/03/1973 Ud. (dep. 25/07/1973) Rv. 124653 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - ESTENSIONE AL VIZIO DI ECCESSO DI POTERE.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124653-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - ESTENSIONE AL VIZIO DI ECCESSO DI POTERE.*

Il provvedimento di rimpatrio e congruamente motivato quando si basi non su semplici sospetti, ma su fatti concreti, specificati ed accertati che, adeguatamente valutati, sono idonei a dimostrare la pericolosita della persona da rimpatriare. Il giudice penale deve verificare se l'ordine amministrativo, alla cui violazione la legge connette una sanzione, sia conforme a legge, sicche il controllo e volto a sindacare se l'ordine di rimpatrio sia stato emesso nei limiti consentiti dalla norma. Siffatto Sindacato, che implica anche l'esame di eventuali vizi di eccesso di potere, verte precipuamente sul contenuto intrinseco del provvedimento per accertare se la motivazione adottata sia sorretta da argomenti immuni da vizi logico-giuridici.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)