Sez. 1, Sentenza n. 4916 del 28/10/1981 Ud. (dep. 12/05/1982) Rv. 153640 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - POTERI DEL GIUDICE CIRCA LA VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO - FATTISPECIE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - POTERI DEL GIUDICE CIRCA LA VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO - FATTISPECIE.*
Il provvedimento di rimpatrio emesso dal questore a carico di persona dedita alla prostituzione può essere verificato, nella sua legittimità, dal giudice penale attraverso l'esame dei presupposti indicati negli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, posto che il Sindacato del giudice ordinario si compendia, nello accertamento della Competenza dell'autorità che ha emesso l'ordine, della conformità di questo ai presupposti di legge, dell'assenza di eventuali vizi di eccesso di potere desumibili dalla motivazione in quanto carente, incongruente ed aberrante. (nella specie si è disattesa la deduzione difensiva, secondo la quale, dato per ammesso che le modalità della condotta della prevenuta corrispondessero alla previsione di legge in tema di misure di prevenzione, avrebbe dovuto comunque il giudice accertarne la sussistenza in concreto senza riporre acriticamente fede nel provvedimento di rimpatrio che a quelle modalità annetteva certezza storica. La Corte, riaffermando il principio di cui sopra, ha ritenuto che, sebbene il vizio di eccesso di potere sia da estendere al travisamento o all'alterazione del fatto, non possa consentirsi una indagine determinata da un'aprioristica sfiducia nel provvedimento amministrativo in dispregio della sua stessa presunzione di legittimità). (Conf mass n 138302; (Conf mass n 125964; (Conf mass n 134317; (Conf mass n 129075; (Conf mass n 127267; (Conf mass n 124653; (Conf mass n 121948; (Conf mass n 114824).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)