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Sez. L, Sentenza n. 15886 del 13/11/2002 (Rv. 558439 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | "Emendatio libelli" per mutamento della "causa petendi" - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558439-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro non è consentito in appello il mutamento della "causa petendi" della domanda originaria, neppure qualora esso non determini una trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda stessa, essendo in questa fase precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge. (Nella specie, la S. C. ha giudicato inammissibili le deduzioni con le quali il ricorrente aveva sostenuto, per la prima volta, in appello, che il contratto di agenzia ed il patto che prevede l'obbligo di raggiungere un minimo di fatturazione avrebbero dovuto essere stipulati per iscritto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)