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Sez. L, Sentenza n. 4219 del 27/04/1999 (Rv. 525815 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Impugnazione per mancata affissione del codice disciplinare - Deduzione successiva di vizi procedimentali ex art. 7 legge 300 del 1970 - Questione nuova - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525815-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Impugnato giudizialmente il licenziamento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare, costituisce questione nuova, e quindi inammissibile, essendo stata sollevata solo nelle note conclusive in primo grado, la deduzione della violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per avere il datore di lavoro omesso di contestare in modo specifico l'infrazione. (La S.C. ha precisato che anche considerando la deduzione come "emendatio libelli", sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione del giudice, la quale può essere desunta "implicitamente" solo attraverso il concreto esame e la decisione nel merito della domanda modificata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)