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Sez. L, Sentenza n. 5591 del 14/04/2001 (Rv. 545941 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di declaratoria di nullità del patto di prova.
Stato
decisa il 2001-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545941-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Nel processo del lavoro, sono consentite, a norma dell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., solo previa autorizzazione del giudice, ed in presenza di gravi motivi, quelle modifiche della domanda che integrino mera "emendatio libelli". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto alla originaria domanda di declaratoria di nullità di un patto di assunzione in prova per genericità ed indeterminatezza dello stesso, costituisse "emendatio libelli" consentita la successiva, ulteriore deduzione, nella memoria difensiva autorizzata, a seguito delle circostanze emerse dall'interrogatorio libero, della nullità del patto stesso anche per mancanza della forma scritta richiesta "ad substantiam" all'atto dell'assunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)