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Sez. 1, Ordinanza n. 8748 del 07/05/2004 (Rv. 572739 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione del processo - Provvedimento del giudice di merito - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572739-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., pur avendo la forma dell'ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilità mediante regolamento necessario di competenza. Ne consegue che, ove la parte (come nella specie), anziché proporre il regolamento nel termine previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., abbia presentato istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione al giudice che l'aveva emanata e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l'inammissibilità del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso - mediante la inammissibile proposizione di un'istanza di revoca - il termine perentorio dalla norma stessa previsto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)