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Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 20/05/2002 (Rv. 554569 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento negante la riattivazione del processo già dichiarato sospeso - Emesso sull'istanza di fissazione della nuova udienza dopo la sospensione - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554569-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 42 cod. proc. civ., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, è norma di stretta interpretazione, rispondendo all'esigenza di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze, comunque compressivo del diritto alla giurisdizione; ne consegue che la portata di tale disposizione non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento ordinatorio emesso sull'istanza di cui all'art. 297 cod. proc. civ., atteso che quest'ultimo non dispone una nuova sospensione del processo, bensì nega la riattivazione di quello già sospeso per persistenza della causa pregiudiziale, e non può perciò avere l'effetto di riaprire il termine perentorio di trenta giorni per proporre questioni già proponibili avverso il provvedimento di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)