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Sez. 1 - , Sentenza n. 5669 del 08/01/2019 Cc. (dep. 05/02/2019) Rv. 274872 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Condannato all'ergastolo e a pene temporanee, anche per reato ostativo, tradottesi in isolamento diurno già eseguito - Espiazione già avvenuta della pena temporanea per il reato ostativo - Verifica - Scioglimento del cumulo - Necessità.
Stato
decisa il 2019-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274872-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione di permessi premio a condannato in espiazione della pena dell'ergastolo concorrente con pene detentive temporanee inflitte anche per reato ostativo ex art. 4-bis, comma 1, ord. pen., ridotte ed eseguite ai sensi dell'art. 72 cod. pen. nella forma dell'isolamento diurno, è necessario procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione della pena temporanea imputabile al reato ostativo, da determinarsi in misura pari alla metà della pena originariamente inflitta per tale reato, e, all'esito positivo di detta verifica, appurare se il "quantum" di pena espiata, al netto dell'espiazione per il delitto ostativo, raggiunga la soglia di anni dieci di pena detentiva, necessaria al riconoscimento del beneficio ex art. 30-ter, comma 4, ord. pen. in relazione a condanna alla pena dell'ergostolo, senza distinzione se qualificato o meno da un periodo di isolamento diurno.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 184, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)