Sez. 1, Sentenza n. 988 del 27/09/2017 Cc. (dep. 12/01/2018) Rv. 271983 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo e a pena temporanea per reato ostativo tradottasi in isolamento diurno già eseguito - Espiazione già avvenuta della pena temporanea - Verifica - Criteri.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione del condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo ex art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima - tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito - si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 184, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)