Sez. L, Sentenza n. 1943 del 22/03/1980 (Rv. 405570 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA, PER IL MUTAMENTO DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA, PER IL MUTAMENTO DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, proposto dalla parte totalmente vittoriosa, al solo scopo di ottenere il mutamento della motivazione della sentenza impugnata, giacche la correzione della motivazione puo conseguirsi mediante la riproposizione delle difese nel controricorso ovvero attraverso l'Esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art 384, ultimo comma, cod proc civ. (Conf 937/79, mass n 397101).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)