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Sez. 1, Sentenza n. 722 del 08/02/1982 (Rv. 418524 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER LA MODIFICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418524-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER LA MODIFICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, proposto dalla parte totalmente vittoriosa, al solo scopo di ottenere la modificazione della motivazione della sentenza impugnata, potendo la correzione della motivazione conseguirsi mediante la riproposizione delle difese nel controricorso, ovvero attraverso l'Esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.. (Conf 102/81, mass n 410492; (Conf 1943/80, mass n 405570; (Conf 937/79, mass n 397101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)