Sez. 5, Sentenza n. 17994 del 30/01/2009 Cc. (dep. 30/04/2009) Rv. 243598 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso di falso permesso di soggiorno - Integrazione del rato di cui all'art. 497 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.) il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l'espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in "malam partem" ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)