Sez. L, Sentenza n. 15836 del 11/11/2002 (Rv. 558413 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Copertura assicurativa - Condizioni - Carattere professionale dell'attività - Necessità - Coltivazione del fondo allo scopo di destinare i prodotti al proprio consumo - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA
Ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è richiesto l'esercizio professionale, da parte dei soggetti indicati nell'art. 205 d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato con l'art. 10 legge 9 dicembre 1977 n. 903 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende), di un'attività economica diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, secondo la previsione dell'art. 2135 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 206 dello stesso d.P.R. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 legge 20 novembre 1986 n. 778) per l'individuazione della nozione di azienda agricola o forestale; ne consegue che, ai fini della tutela suddetta, già prima che intervenisse il d.l. 22 maggio 1993 n. 155 il cui art 14 ha stabilito che l'individuazione dei lavoratori assicurati ex art. 205 avviene secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 1047 del 1957, non era sufficiente l'attività di coltivazione del proprio fondo, ancorché svolta in modo abituale, al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Cod. Civ. art. 2135, Legge 12/09/1977 num. 903 art. 10, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1, Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 14 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)