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Sez. L, Sentenza n. 7852 del 29/05/2002 (Rv. 554749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Copertura assicurativa - Condizioni - Carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Esclusione - Coltivazione del fondo allo scopo di destinare il reddito prevalentemente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

Anche ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per la tutela in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti), per l'identificazione della qualità di coltivatore diretto non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, inteso nel senso della destinazione della totalità o di parte dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che il reddito prodotto sia destinato, con il connotato della prevalenza, direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)