Sez. 2, Sentenza n. 2070 del 07/06/1976 (Rv. 380888 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ECCEZIONE - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DEL CREDITO - DEDUZIONE DI PAGAMENTO DI SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA - PROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ECCEZIONE - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DEL CREDITO - DEDUZIONE DI PAGAMENTO DI SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA - PROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e pertanto non puo farla valere il debitore il quale sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, perche in tal modo egli nega parzialmente la originaria esistenza del credito. (Conf 245/72, mass n 356053; (Conf 917/71, mass n 350825; (contra 124/74, mass n 367690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)