Sez. 2, Sentenza n. 5299 del 16/11/1978 (Rv. 395068 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONSEGUENZE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art 2959 cod civ l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora chi la oppone abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione della quale il creditore pretende l'adempimento non sia stata estinta, in quanto l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore: pertanto essa non puo essere fatta utilmente valere dal debitore il quale, riconoscendosi - con riferimento a qualsivoglia causale - parzialmente tenuto allo adempimento, implicitamente e contestualmente neghi, sia pure per la parte residua, l'originaria esistenza del credito. (Conf 2070/76, mass n 380888; (V 245/72, mass n 356053; (V 917/71, mass n 350825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)