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Sez. U, Sentenza n. 1162 del 11/04/1969 (Rv. 339742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO CHE FISSI UN TERMINE PIU BREVE DI TRE MESI O NE CONSENTA LA DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1969-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO CHE FISSI UN TERMINE PIU BREVE DI TRE MESI O NE CONSENTA LA DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INEFFICACIA.*

Ogni qual volta in un contratto collettivo di lavoro sia inserita una clausola che, per la rivendicazione di un diritto del lavoratore sancito da norme inderogabili (come il diritto alla retribuzione o al compenso sostitutivo), ponga un termine di decadenza diverso e piu breve di quello di tre mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto, oppure ne fissi la decorrenza in costanza del rapporto di lavoro, anche se il termine sia maggiore di tre mesi, si altera la regolamentazione dettata dall'art. 2113 cod.civ. e la clausola e improduttiva di effetti giuridici, ponendosi in contrasto con il tassativo precetto contenuto nella prima ipotesi dell'art. 2968 cod.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)