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Sez. L, Sentenza n. 774 del 20/03/1974 (Rv. 368636 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368636-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Le clausole di decadenza contenute nei contratti collettivi postcorporativi sono valide, purche non importino soppressione dei diritti del prestatore d'opera, ovvero estrema difficolta nel loro Esercizio, come avverrebbe se il termine iniziasse a decorrere in costanza di rapporto, ovvero fosse di durata inferiore a quella di tre mesi stabilita dall'art 2113 cod civ. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto legittima la clausola di cui all'art 56 del CCNL 26 luglio 1961 per gli edili, la quale dispone che qualsiasi reclamo e qualsiasi richiesta attinenti al rapporto di lavoro debbono essere presentati entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto stesso. La SC ha condiviso tale giudizio, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 1881'69, mass n 341023; 1162'69, mass n 339742; (Conf 2545'66, mass n 324902).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Contr. Coll. 26/07/1961 num. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)