Sez. L, Sentenza n. 1770 del 17/02/2000 (Rv. 533966 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Invalidità causata da fatto del terzo - Transazione dell'assicurato con il terzo responsabile - Rinuncia al diritto alla prestazione previdenziale - Inammissibilità - Responsabilità dell'assicurato nei confronti dell'INPS per il pregiudizio arrecato al diritto di surroga ex art. 14 della legge n. 222 del 1984 - Conseguenze - Perdita del diritto alla prestazione previdenziale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Il diritto dell'assicurato, reso invalido da fatto del terzo, di ottenere dall'INPS le prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 222 del 1984 (nella specie, assegno ordinario) non viene meno nel caso in cui lo stesso assicurato abbia transatto con il responsabile in ordine al danno occorsogli, né sotto il profilo della rinuncia alla prestazione previdenziale, trattandosi di diritti indisponibili per i quali non sono ammessi atti abdicativi, né sotto quello della responsabilità - ex art. 14 della stessa legge n. 222 del 1984 ed anche ex art. 1916 cod. civ. - per aver impedito all'Istituto l'esercizio dell'azione di surroga, non prevedendosi in tali disposizioni la perdita della prestazione previdenziale ove il diritto di surroga resti vanificato per fatto dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)