Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 12/02/1988 (Rv. 457593 - 01)
APPALTO - CONTRATTO DI - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - ACCETTAZIONE TACITA - PRESUPPOSTO - CONSEGNA DELL'OPERA.*
APPALTO - CONTRATTO DI - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - ACCETTAZIONE TACITA - PRESUPPOSTO - CONSEGNA DELL'OPERA.*
In tema di appalto l'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti ed i comportamenti dai quali desumere la sussistenza dell'accettazione da parte del committente. Al riguardo, a differenza dall'ipotesi contemplata al secondo e terzo comma del detto articolo, per cui la accettazione è presunta nel caso in cui il committente, cui sia pervenuto, con qualsiasi modalità, l'invito a procedere alla verifica dell'opera, tralasci di procedervi o, avendovi proceduto, non ne comunichi i risultati all'appaltatore entro breve termine, il quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza alcun concorso dell'appaltatore) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte del committente anche se non si sia proceduto alla verifica: l'accertamento della sussistenza in concreto di detto presupposto e del relativo fatto concludente è compito del giudice del merito. (V 1569/74, mass n 369732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665 com. 4, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)