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Sez. 2, Sentenza n. 973 del 12/05/1962 (Rv. 251598 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - FASE SOMMARIA E FASE DI COGNIZIONE ORDINARIA - PRETERMISSIONE DELLA PRIMA FASE - PRONUNCIA DEL PRETORE EMESSA IN FORMA DI ORDINANZA - SOSTANZA ED EFFICACIA DI SENTENZA.*
Stato
decisa il 1962-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251598-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - FASE SOMMARIA E FASE DI COGNIZIONE ORDINARIA - PRETERMISSIONE DELLA PRIMA FASE - PRONUNCIA DEL PRETORE EMESSA IN FORMA DI ORDINANZA - SOSTANZA ED EFFICACIA DI SENTENZA.*

Il procedimento delle azioni di reintegrazione e manutenzione del possesso, assimilato a quello delle denuncie di nuova opera e di danno temuto, sulla base del rinvio disposto dall'art 703 comma secondo cod proc civ ai precedenti artt 689 e seguenti, si svolge, secondo l'astratta previsione normativa, attraverso una duplice fasè la prima, di natura sommaria, avente ad obietto la emanazione di provvedimenti immediati, e la seconda che si risolve in un ordinario giudizio di merito, diretto, mediante la decisione definitiva della controversia, ad attuare, nella sua pienezza e stabilita, la tutela possessoria. Il legame funzionale tra i due momenti nei quali si articola tale tutela, non si pone, pero, in termini di relazione necessaria, ben potendo avvenire che il pretore, nel libero apprezzamento valutativo della fattispecie concreta, non ravvisi l'opportunita di provvedimenti immediati, ma ritenga di procedere senz'altro, in contraddittorio delle parti e con la piena osservanza delle forme di rito, alla istruttoria ed alla trattazione del merito. In detta ipotesi, si verifica una unificazione delle due fasi del processo possessorio, o meglio la pretermissione e l'assorbimento di quella preliminare conservativa, con la conseguenza che la pronuncia del pretore, anche se emessa in Forma di ordinanza, ha sostanza ed efficacia di sentenza, definitiva o non definitiva a seconda che venga o meno posto termine al giudizio. (V 1570/60, 919/60, 3434/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)