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Sez. 5, Sentenza n. 6777 del 09/02/2006 Ud. (dep. 23/02/2006) Rv. 233829 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Documenti prodotti dall'imputato in apertura dell'udienza preliminare e prima della richiesta del giudizio abbreviato - Declaratoria di inutilizzabilità del giudice di appello - Illegittimità - Sussistenza. - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233829-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

È illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inutilizzabili i documenti (nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc) - prodotti dalla difesa dell'imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato - in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere, ex art. 438, comma secondo, cod. proc. pen., presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l'eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 bis o 422 cod. proc. pen. e a maggior ragione successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 comma terzo, cod. proc. pen., ammette dopo la costituzione delle parti. Ne deriva che, in tal caso, l'erronea dichiarazione dell'invalidità della prova integra un "error in procedendo" censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)