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Sez. 4, Sentenza n. 51950 del 15/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268694 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Divieto di acquisizioni probatorie - Limite - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268694-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

La richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco", di cui all'art. 438, comma primo, cod. proc. pen., comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già esistente; ne consegue che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di produzione dei verbali delle indagini difensive, effettuata dopo la presentazione della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)