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Sez. 3, Sentenza n. 23683 del 15/09/2008 (Rv. 604976 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Violazione delle procedure di vendita - Nullità insanabile del processo esecutivo - Esclusione - Mezzo di impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità - Situazione invalidante risultante da verbale di udienza alla quale il debitore sia stato posto nella condizione di comparire, ma non sia comparso - Termine di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ. - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza.
Stato
decisa il 2008-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604976-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di espropriazione immobiliare, la violazione delle procedure di vendita (nella specie apertura delle buste nella vendita senza incanto fuori e prima dell'udienza), non costituisce un vizio che determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni momento del processo esecutivo, poiché non si concreta in un vizio che impedisce allo stesso processo di raggiungere lo scopo cui è preordinato, vale a dire l'espropriazione del bene per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. In tal caso, il mezzo di impugnazione dell'atto del processo esecutivo che ha dato luogo al vizio contestato si identifica con l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di decadenza di cui all'art. 617 cod. proc. civ. il quale, quando il vizio emerga da verbale di udienza alla quale il debitore sia stato posto nella condizione di comparire, ma non sia comparso, decorre dalla data dell'udienza stessa e non da quella dell'effettiva conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)