Sez. 1, Sentenza n. 15104 del 16/07/2005 (Rv. 582404 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Ineleggibilità a sindaco - Art. 60, primo comma, numero 10), T.U. n. 267 del 2000 - Causa di ineleggibilità prevista per i legali rappresentati ed i dirigenti delle società per azioni con capitale del Comune superiore al 50 per cento - Operatività in caso di partecipazione inferiore, ma con controllo di fatto ricollegabile a posizione di influenza dominante - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco di cui all'art. 60, primo comma, numero 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevista per i legali rappresentati ed i dirigenti delle società per azioni con capitale del Comune superiore al 50 per cento, non è estensibile nei confronti di amministratori o legali rappresentanti di società delle quali il Comune detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta e tuttavia tale da assicurargli, sulla stessa, una posizione di controllo o di influenza dominante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)