Sez. 1, Sentenza n. 6082 del 18/03/2006 (Rv. 587790 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Comune - Ineleggibilità a sindaco o a consigliere comunale - Art. 60, primo comma, numero 7), T.U. n. 267 del 2000 - Causa di ineleggibilità prevista per il dipendente del Comune - Impiegato di gioco ("croupier") dipendente della Società Casinò s.p.a., con il Comune (nella specie, di Sanremo) unico azionista - Equiparazione del "croupier" ad un dipendente comunale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di elettorato passivo, per dipendente del Comune, ineleggibile alla carica di sindaco o di consigliere comunale ai sensi dell'art. 60, primo comma, numero 7), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi il soggetto il quale, collegato all'ente locale da un rapporto di impiego pubblico o di lavoro privato, possa definirsi dipendente dell'ente stesso alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria in materia, tra i quali assumono particolare rilevanza i caratteri della subordinazione e dell'inserimento nell'organizzazione amministrativa dell'ente, che esprimono sinteticamente la posizione del lavoratore nel rapporto con l'ente medesimo e pertanto integrano a pieno quella posizione pubblica del dipendente che, di per se sola, se non tempestivamente abbandonata, giustifica la previsione di ineleggibilità. Da tanto deriva che il "croupier", dipendente della Società Casinò s.p.a., concessionaria dell'esercizio del gioco d'azzardo per conto del Comune (nella specie, di Sanremo) e della quale il Comune sia azionista (di maggioranza o addirittura) totalitario, non può essere ricompreso nell'espressione "dipendente del Comune", utilizzata dalla citata disposizione, atteso che l'esistenza di una società per azioni, soggetto di diritto privato, ancorché costituita dal Comune per il perseguimento di proprie finalità, costituisce elemento di per sé sufficiente ad integrare quella differenziazione soggettiva e di imputazione dei rapporti giuridici, che vale a precludere la possibilità di riferire i rapporti stessi direttamente in capo al Comune, ed in particolare di configurare i rapporti di lavoro subordinato come rapporti impiego alle dipendenze del Comune, dovendo del pari escludersi che - in considerazione della natura dell'attività concernente l'esercizio del gioco d'azzardo, affidata ad un soggetto di diritto privato, o delle finalità perseguibili con i proventi dell'esercizio dell'attività di gioco d'azzardo o, ancora, della equiparazione di detti proventi alle entrate tributarie - possa configurarsi una relazione tale da consentire di ritenere che i dipendenti della Società possano essere qualificati funzionalmente alla stregua di dipendenti dell'ente locale. Del resto, e più in generale, essendo normativamente limitata, "ex" art. 60, primo comma, numero 10, d.lgs. cit., l'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco o consigliere comunale alle sole posizioni del legale rappresentante e dei dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del Comune, deve escludersi che, in relazione a quel tipo di soggetto privato, possano ipotizzarsi ulteriori cause di ineleggibilità, in particolare nei confronti dei dipendenti, qualificandoli, in virtù dei poteri riconosciuti al Comune, come dipendenti di quest'ultimo. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha altresì escluso che nella specie ricorressero la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 60, numero 11, del citato T.U. o le cause di incompatibilità di cui ai numeri 1 e 2 del successivo art. 63).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)