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Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 21/01/2010 (Rv. 611327 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Art. 11, lett. c), della legge reg. Trentino Alto Adige n. 7 del 1983 - Ineleggibilità a consigliere provinciale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611327-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di elettorato passivo, perchè sussista la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale, prevista dall'art. 11, lett. c), della legge reg. Trentino Alto Adige 29 gennaio 1983, n. 7, non è sufficiente che il candidato rivesta la carica di amministratore di una società, in cui l'ente pubblico abbia una partecipazione idonea ad assicurargli il controllo, ma è necessario che la partecipazione dell'ente pubblico al capitale della società sia superiore al 50%.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 09/06/2008 num. 3, Legge Reg. Trentino Alto Adige 29/01/1983 num. 7 art. 11, Costituzione art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)