Sez. 1, Sentenza n. 6342 del 28/11/1981 (Rv. 417132 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - UTILIZZABILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - UTILIZZABILITÀ.*
Il riconoscimento al creditore del maggior danno per la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., pur non potendo conseguire al mero riscontro del verificarsi della svalutazione monetaria nel periodo della mora medesima, può essere effettuato dal giudice del merito anche in base a nozioni di comune esperienza sugli impieghi e le destinazioni del denaro, in relazione ad ogni circostanza soggettiva ed oggettiva del caso concreto, che evidenzino le conseguenze patrimoniali derivanti al creditore stesso dall'indisponibilità in detto periodo della somma dovutagli. (V 3884/80, mass n 407761; (V 3776/79, mass n 400217, 400218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)