Sez. 2, Sentenza n. 123 del 07/01/1983 (Rv. 424926 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO AL FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - SUFFICIENZA - PROVA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CONCRETO REIMPIEGO DELLA SOMMA PRETESA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO AL FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - SUFFICIENZA - PROVA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CONCRETO REIMPIEGO DELLA SOMMA PRETESA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria è per qualsiasi creditore non inferiore alla misura dell'inflazione della moneta, che ne costituisce l'elementare dato probatorio, salvo prova contraria e salvo che esso assuma un diverso e maggiore valore per il singolo creditore in relazione al comprovato uso che della somma portata dall'obbligazione doveva fare. Pertanto, salvo questa prova diversa o quella contraria, tale danno può essere determinato sulla base degli indici ufficiali di svalutazione monetaria in relazione al costo della vita. (Conf 5670/78, mass n 395451; (contra: 6342/81, mass n 417132; (contra: 5555/81, mass n 416277).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)