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Sez. 2, Sentenza n. 45333 del 28/10/2015 Cc. (dep. 13/11/2015) Rv. 264960 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - IN GENERE | Omessa notificazione alle altre parti processuali - Conseguenza - Inammissibilità della richiesta.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264960-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - IN GENERE

La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)