Sez. 1, Sentenza n. 5026 del 07/10/1996 Cc. (dep. 26/10/1996) Rv. 205733 - 01
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere | Omessa notificazione alle altre parti processuali - Conseguenza: inammissibilità della richiesta. .
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere
La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché questa sia stata depositata in udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 46 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)