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Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 07/12/1968 (Rv. 337456 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - INDICAZIONE GENERICA DELL'ESISTENZA DEI VIZI - SUFFICIENZA - INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA DEI VIZI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337456-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - INDICAZIONE GENERICA DELL'ESISTENZA DEI VIZI - SUFFICIENZA - INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA DEI VIZI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e sufficiente, ad escludere ogni decadenza, che la denunzia contenga solo una generica iniziale indicazione dell'esistenza dei vizi, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisarne i dettagli in un momento successivo, se cio sia necessario per consentire al venditore di formulare meglio le sue difese e di eseguire piu agevolmente gli opportuni accertamenti. Pertanto, il dies a quo, in relazione al termine di decadenza, deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisca bensi la certezza obiettiva del vizio (non essendo sufficiente il semplice sospetto), ma tale certezza deve essere sempre riferita alle manifestazioni esteriori del vizio e non gia alla sua individuazione causale, poiche ogni altra indagine sulla natura intrinseca di esso, e quindi, sulla fondatezza o non fondatezza dell'Azione di garanzia, e rimessa ad un momento successivo e sara effettuata dalle parti di comune accordo o, eventualmente, in Sede giudiziaria. (V. N. 1035-68, mass. N. 332462 n. 797-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)