Sez. 3, Sentenza n. 3460 del 27/11/1972 (Rv. 361351 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile ha autorita di cosa giudicata, a norma dell'art 27 cod proc pen non solo in ordine alla sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma anche in ordine agli accertamenti contenuti nella motivazione della sentenza, che costituiscono il presupposto ed il fondamento logico-giuridico della decisione adottata. Stabilire quali siano, nel caso concreto, gli accertamenti anzidetti rientra nella interpretazione del giudicato penale e si risolve quindi - trattandosi di giudicato esterno - in un giudizio di fatto, normalmente sottratto al Sindacato di legittimita, sempreche dalla motivazione che lo sorregge esso risulti conforme alla logica ed ai principi di diritto. (Conf 1909'68, mass n 333905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)