diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8389 del 01/08/1995 (Rv. 493505 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Omessa restituzione per causa imputabile al depositario - Obbligo del depositario di risarcimento del danno - Indicazione del valore delle cose depositate - Pattuizione in ordine alla misura del risarcimento - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493505-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE

In tema di deposito, il principio secondo cui, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano, sin dal momento della conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando nella ricevuta di custodia (o in altro documento) il valore delle cose depositate al momento della consegna. Tale valore non opera come limite all'obbligo del risarcimento gravante sul depositario - avendo diritto il danneggiato a conseguire la rivalutazione monetaria sulla somma indicata come valore della cosa - ma costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)