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Sez. 3, Sentenza n. 19769 del 23/12/2003 (Rv. 569204 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - PERDITA E SOTTRAZIONE | Omessa restituzione per causa imputabile al depositario - Obbligo del depositario di risarcimento del danno - Perdita di bene determinato - Debito di valore - Rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Sottrazione di somma di danaro - Inadempimento dell'obbligo di restituzione - Debito di valuta - Rivalutazione e interessi - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569204-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - PERDITA E SOTTRAZIONE

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario (nella specie: per furto notturno mediante narcosi indotta da ignoti), sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi di obbligazione di valore - a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 cod. civ., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1785, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)