Sez. 3, Sentenza n. 656 del 07/03/1966 (Rv. 321298 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA PER PERDITA COLPEVOLE DELLA COSA - DEBITO DI VALORE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA PER PERDITA COLPEVOLE DELLA COSA - DEBITO DI VALORE.*
In tema di deposito, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, ha per oggetto un debito di valore la cui Determinazione quindi - a differenza di quel che accade per i debiti pecuniari, dominati come tali dal principio nominalistico - non puo non essere influenzata dalle variazioni dei prezzi e dalle oscillazioni monetarie medio tempore sopravvenute, per effetto delle quali sia mutato il valore della cosa depositata. Pertanto, dovendo provvedere ad una reintegrazione del patrimonio del debitore adeguata alla diminuzione patrimoniale da lui subita, il giudice non puo assumere, quale misura del danno, l'originaria indicazione del valore della cosa, rinvenuta nel contratto di deposito, se non dimostrando che la cosa stessa aveva conservato, nel corso del tempo immutato il suo valore, immune da alterazioni conseguenti alla svalutazione monetaria, della quale - come criterio di adeguamento della liquidazione del danno e come fatto notorio - deve tener conto senza che la parte l'abbia provata, e neppure espressamente invocata. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1771, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)