Sez. 3, Sentenza n. 11954 del 04/11/1992 (Rv. 479326 - 01)
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Atti di disposizione di terreni assegnati dall'ente di sviluppo fondiario - Vendita anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 386 del 1976 - Nullità - Vendita successiva al pagamento della quindicesima rata di prezzo - Irrilevanza.
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione
In tema di atti di disposizione di terreni assegnati dall'ente di sviluppo fondiario, la vendita del fondo prima della data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976 n. 386, anche se successiva al pagamento della quindicesima rata del prezzo, deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 18 comma terzo della legge 12 maggio 1950 n. 230 (che, ricollega tale sanzione ad ogni atto di disposizione o di affitto o, comunque, cessione di uso totale o parziale del terreno prima dell'integrale pagamento del prezzo) e non solo annullabile, dovendosi escludere, a causa della irretroattività della legge 30 aprile 1976 n. 386 l'applicabilità del relativo art. 10 (a norma del quale, con il pagamento della quindicesima rata del prezzo di assegnazione, cessa il riservato dominio dell'ente di sviluppo) e così la possibilità di applicazione alla predetta vendita, dell'art. 6 della legge 29 maggio 1967 n. 379 che solo per i fondi riscattati prevede la sanzione dell'annullabilità entro il termine di prescrizione quinquennale, degli atti di disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 5, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)