Sez. 1, Sentenza n. 7141 del 23/06/1995 (Rv. 493056 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Ricorso avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta - Disposto ex art. 130, secondo comma d.P.R. n. 43 del 1988 - Incidenza sulla ammissibilità del ricorso - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
Il disposto dell'art. 130, secondo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (che impone la formazione del ruolo anche per le entrate scadute e non riscosse anteriormente, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639) è irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta pretesa dall'amministrazione finanziaria (nella specie imposta di registro), giacché tale norma, ancorché possa avere effetti nella fase di riscossione, non opera affatto sull'idoneità dell'ingiunzione, correttamente emessa, a costituire accertamenti, né, ovviamente a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della debenza dell'imposta con esso intimato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)