Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 02/06/1999 (Rv. 526941 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | In Genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
Con riguardo alle ingiunzioni di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, l'art. 130 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, entrato in vigore il 10 gennaio 1990, allorché prevede la necessità della formazione dei ruoli anche per le entrate scadute e non riscosse al 10 gennaio 1990, comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, si riferisce alle ingiunzioni non ancora definite per assenza o difetto di notifica, e non comprende quindi le ingiunzioni ritualmente notificate prima del 10 gennaio 1990, nella perdurante vigenza del R.d. n.639/1910; il disposto dell'art. 130, secondo comma d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 è quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta pretesa dall'amministrazione finanziaria, giacché tale norma non opera sull'idoneità dell'ingiunzione, correttamente emessa, a costituire accertamento né, ovviamente, a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della debenza dell'imposta intimata.
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., Legge 28/01/1988 num. 43 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)