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Sez. 1, Sentenza n. 8468 del 03/09/1997 (Rv. 507515 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Opposizione per far valere il diritto all'esenzione dal pagamento del tributo - Proposizione - Termine ex art. del d.P.R. n. 43 del 1873 - Perdurante operatività.
Stato
decisa il 1997-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507515-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di diritti doganali per far valere il diritto all'esenzione dal pagamento dei tributi relativi al gasolio imbarcato su di un natante da diporto, battente bandiera delle isole Bermuda, non avendo ad oggetto la sussistenza in astratto del potere impositivo, deve essere proposta nel termine perentorio di quindici giorni di cui all'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, tuttora in vigore in quanto non abrogato dall'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)