Sez. L, Sentenza n. 4357 del 01/07/1986 (Rv. 447119 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ATTO DEL DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DEL RICORSO - NECESSITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ATTO DEL DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DEL RICORSO - NECESSITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Nel rito del lavoro la tempestività dell'appello, in relazione sia al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a norma del secondo comma dell'art. 434 cod. proc. civ. sia a quello di un anno dalla pubblicazione della stessa a norma dell'art. 327 cod. proc. civ., va riferita all'atto del deposito nella cancelleria del tribunale del relativo ricorso, mentre l'inosservanza di taluno dei successivi adempimenti di cui all'art. 435 cod. proc. civ. è emendabile anche su impulso d'ufficio del giudice. (V 4088/84, mass n 436041; (V 1615/84, mass n 433693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)