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Sez. 5 - , Sentenza n. 29855 del 13/12/2017 (Rv. 646677 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | - Indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ex art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959 - Natura retributiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646677-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di redditi di lavoro dipendente, l'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall'art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959, per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio ha sede, ha intrinseca natura retributiva e non di mero rimborso spese, con la conseguenza della sua assoggettabilità ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986,. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 del d.lgs. n. 314 del 1997, che ha introdotto - ma senza efficacia retroattiva - un trattamento fiscale più favorevole dell'indennità stessa.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)