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Sez. 1, Sentenza n. 4723 del 17/04/1992 (Rv. 476869 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Contratto preliminare di compravendita - Promittente venditore - Fallimento - Controversia instaurata dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica - Curatore fallimentare - Opzione per lo scioglimento del preliminare - Espressione nella comparsa di risposta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476869-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita

In caso di controversia instaurata dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, la scelta del curatore del sopravvenuto fallimento del promittente venditore di sciogliere il contratto, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, legge fall. - scelta per la quale non sono richiesti atti formali o manifestazioni esplicite - può essere validamente espressa opponendo nella comparsa di risposta, pur se non sottoscritta dalla parte, l'opzione per lo scioglimento del preliminare, atteso che tale opposizione integra un'eccezione in senso proprio e si traduce nell'esercizio del potere dispositivo della parte, non riconducibile, di norma, ad esclusiva iniziativa del difensore in contrasto con la volontà del proprio rappresentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)