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Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 05/12/2002 (Rv. 558991 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di compravendita - Promittente venditore - Fallimento - Domanda giudiziale del promissario acquirente di adempimento in forma specifica - Curatore fallimentare - Facoltà di sciogliersi dal contratto - Esercizio per la prima volta in grado d'appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558991-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72 della legge fallimentare, può essere esercitata, anche a mezzo del procuratore costituito, fino a che non sia passata in giudicato la sentenza di trasferimento coattivo e, dunque, pure con la comparsa conclusionale o all'udienza collegiale del giudizio d'appello, senza che la controparte possa opporre la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)