Sez. L, Sentenza n. 671 del 24/01/1991 (Rv. 470638 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda | In genere - Trasferimento di una sola parte dell'azienda - Potere del cedente di recedere in tempo utile dai rapporti con i dipendenti attivi nell'ambito dei beni trasferiti ovvero di trattenerli presso di sè nel complesso dei beni non ceduti - Previo consenso dei lavoratori - Necessità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda
Nell'ipotesi (non espressamente prevista dall'art. 2112 cod. civ.) di trasferimento di una sola parte dell'azienda, anziché di questa nella sua interezza, il datore di lavoro cedente, che continui un'attività economica nel complesso dei residui beni organizzati, ha il potere sia di recedere in tempo utile (sussistendone le ragioni giustificative) dai rapporti di lavoro con i dipendenti che già prestavano la propria opera nell'ambito dei beni trasferiti sia di trattenere tali lavoratori presso di sè, impiegandoli (nel rispetto delle relative aspettative di professionalità e salva l'infrazionabilità dell'anzianità) nel complesso dei beni non ceduti, senza che la prosecuzione del detto rapporto di lavoro con l'imprenditore alienante necessiti del consenso del lavoratore (nella specie, facendo parte del personale già in c.i.g. escluso dal trasferimento per espressa previsione contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)