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Sez. L, Sentenza n. 9031 del 12/05/2004 (Rv. 572818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione - Cessione contestuale dei contratti concernenti i lavoratori addetti ad un medesimo ramo -Necessità del consenso dei lavoratori "ceduti" - Esclusione - Prosecuzione dei rapporti preesistenti - Diritti rivendicabili presso l'imprenditore cessionario - Solo quelli acquisiti dai lavoratori prima della cessione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Si ha trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare; in questo caso, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con la conseguenza che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare solo i diritti già maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente; pertanto, qualora i lavoratori ceduti assumano (come nella specie) l'inefficacia della cessione nei loro confronti per essersi il cedente obbligato a trasferirli, prima della cessione, in unità produttiva esclusa dalla suddetta cessione, potrebbero ottenere dal cessionario (come avrebbero potuto ottenere dal cedente) solo il risarcimento del danno per il denunciato inadempimento contrattuale, non certo l'esecuzione in forma specifica del suddetto trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)