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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31062 del 30/11/2018 (Rv. 651772 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - "Ius superveniens" di cui al d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità automatica nel giudizio di legittimità in virtù del principio del "favor rei" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651772-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in "favor rei", rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, di uno "ius superveniens" più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha invece ritenuto di poter annullare "in parte qua" la decisione oggetto di ricorso in quanto nella memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. la parte aveva trascritto uno stralcio dell'avviso di accertamento indicante le violazioni accertate e le sanzioni in concreto irrogate, rideterminando l'entità di quese ultime in relazione alla disciplina introdotta dallo "ius superveniens").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)