Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29046 del 11/11/2019 (Rv. 656117 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | "Ius superveniens" - Art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità automatica nel giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche di favore apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano automaticamente nel giudizio di legittimità rendendo "sic et simpliciter" illegale la sanzione irrogata, in assenza di una specifica deduzione in ordine all'applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella irrogata, avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'assenza di specifiche allegazioni, con riferimento sia ai margini edittali della sanzione che alla valutazione di gravità della condotta, in un caso di violazione del sistema di versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)